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D.L. n. 176/2022 – Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.

Posted on 24 Novembre 202224 Novembre 2022
Tempo di lettura: 3 minuti

Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale

I crediti d’imposta per energia elettrica e gas sono riconosciuti anche per le spese sostenute nel mese di dicembre 2022, alle stesse condizioni previste dal D.L. 144/2022 (Decreto Aiuti-ter). Si ricorda, a tal proposito, che il Decreto Aiuti-ter aveva tra l’altro esteso la spettanza del credito d’imposta alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica. 

I crediti d’imposta relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre potranno essere utilizzati in compensazione entro il 30.06.2023, ferma restando la facoltà di cessione. A pena di decadenza dovrà essere trasmessa, entro il 16.03.2023, un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate in merito all’importo dei crediti maturati nel terzo e nel quarto trimestre 2022.

Disposizioni in materia accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti

Sono rideterminate, fino al 31 dicembre 2022 le aliquote di accisa di benzina, oli da gas o gasolio usato come carburante, GPL usati come carburanti, gas naturale usato per autotrazione. L’aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione è invece stabilita al 5 per cento.

Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti dovranno trasmettere, entro il 13 gennaio 2023, all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti oggetto dell’agevolazione in esame giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022 (salvo non sia prorogata la riduzione delle aliquote).

Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette

Le imprese residenti in Italia possono richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 31 dicembre 2023.

Le imprese interessate dovranno formulare apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Le imprese che accederanno di questa forma di rateazione potranno beneficiare di un tasso di interesse calmierato (che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei Btp di pari durata) e potranno vedersi sottoporre un piano con massimo di 48 rate mensili. È prevista la decadenza dalla rateazione in caso di mancato pagamento di due rate consecutive.

Gli oneri della rateazione saranno a carico dei fornitori. Questi ultimi, però, potranno chiedere una fideiussione assicurativa contro garantita da Sace. Potranno anche beneficiare, a determinate condizioni, di finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica.

Questa misura richiede l’autorizzazione Ue, che, come noto, potrebbe richiedere anche qualche mese. Si tratta quindi, presumibilmente, di una norma introdotta per anticipare una misura che sarà confermata, per tutto il 2023, dalla Legge di bilancio.

Misure fiscali per il welfare aziendale

Per il periodo d’imposta 2022, sono escluse dal reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite di Euro 3.000 (in luogo del precedente limite di euro 600, introdotto dal Decreto Aiuti bis).

L’esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è erogata ad un solo dipendente non essendo più richiesto che l’erogazione liberale sia concessa in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti.

Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento

A partire dal 1 gennaio 2023 viene incrementato il limite per la circolazione del contante da Euro 1.000 ad Euro 5.000.

Viene, inoltre, introdotto un contributo per l’adeguamento, entro il 2023, degli strumenti per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. 

Il contributo verrà concesso sotto forma di credito d’imposta e ammonterà al 100 per cento della spesa sostenuta, entro un limite massimo di Euro 50 per ogni strumento. 

Modifiche alla disciplina sul superbonus: condomini

L’aliquota del credito del c.d. Superbonus passa da 110 per cento al 90 per cento dal 2023; continueranno a beneficiare dell’aliquota del 110 per cento soltanto i condomini che, entro il 25 novembre, avranno già deliberato l’intervento e avranno già presentato la CILAS.

Modifiche alla disciplina sul superbonus: unifamiliari

È possibile beneficiare del Superbonus al 110 per cento fino al 31 marzo 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022) per le unifamiliari, se è stato completato almeno il 30% dei lavori alla data del 30 settembre 2022.

Per gli interventi avviati a decorrere dal 1° gennaio 2023 sulle unifamiliari è possibile continuare a beneficiare del Superbonus con aliquota del 90 per cento fino al 31 dicembre 2023, se sono rispettate le seguenti due condizioni:

  • l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale;
  • il «reddito di riferimento» non risulta superiore a Euro 15.000. Tale reddito deve essere calcolato secondo uno specifico meccanismo dato dalla somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa (quindi, nel 2022), da tutti i componenti del nucleo familiare, diviso poi per un coefficiente che varia in base al numero dei componenti del nucleo stesso (inteso come richiedente, coniuge e familiari a carico).​

Fonte

Rodl & Partner

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